Costituzione transitoria
TRATTATO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE
1. Il Governo Provvisorio della Padania è autorizzato a dare attuazione
alla Dichiarazione di Indipendenza e Sovranità della Padania. Tale attuazione
dovrà tuttavia essere preceduta dall'offerta formale al governo italiano
di sottoscrivere un trattato di separazione consensuale.
2. Le negoziazioni per la stipulazione del trattato saranno condotte dal Governo
Provvisorio della Padania, sulla base della piattaforma negoziale predisposta
dal Governo stesso.
3. Le negoziazioni relative alla conclusione del trattato non dovranno protrarsi
oltre il 15 settembre 1997. Trascorso tale termine la dichiarazione di indipendenza
e sovranità acquisterà piena efficacia e la Padania diverrà
a tutti gli effetti una Repubblica Federale indipendente e sovrana.
4. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Padania può in qualsiasi
momento dichiarare interrotte le negoziazioni di cui al comma 2 e disporre l'immediata
esecuzione della dichiarazione di indipendenza e sovranità.
TERRITORIO
La Padania si costituisce come Repubblica Federale formata dalle seguenti attuali
Regioni:
Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Romagna, Sudtirol-Alto
Adige, Toscana, Trentino, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Venezia Giulia.
BANDIERA E INNO
1. La bandiera della Padania è il Sole delle Alpi, costituito da sei
petali disposti all'interno di un cerchio, di colore celtico-venetico su fondo
bianco.
2. La Padania adotta come suo Inno Nazionale il "Va pensiero" di Giuseppe
Verdi.
CITTADINANZA
1. Acquisisce la cittadinanza della Padania chiunque abbia la cittadinanza europea
e la residenza in Padania da almeno cinque anni dalla data odierna.
2. La cittadinanza della Padania è cumulabile con quella di altre nazioni
dell'Unione Europea.
MONETA
1. La Lira Padana assume corso legale in Padania.
2. Il Governo Provvisorio della Padania determinerà i rapporti di cambio
con la lira italiana e le altre monete.
RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE
1. Il Governo Provvisorio della Padania è autorizzato a chiedere il riconoscimento
internazionale della Padania all'Unione Europea, alle Nazioni Unite e ad ogni
altro governo democratico.
2. Al Governo Provvisorio della Padania è altresì delegato il
compito di garantire la partecipazione della Padania alle istituzioni dell'Unione
Europea e l'ammissione della Padania all'Organizzazione delle Nazioni Unite
ed alle altre Organizzazioni e Conferenze internazionali cui riterrà
utile aderire.
CONTINUITÀ' DI TRATTATI , ATTI, ACCORDI E CONTRATTI
1. La Padania assume gli obblighi e gode dei diritti enunciati nei trattati,
nelle convenzioni e negli accordi internazionali dei quali l'Italia è
parte alla data di accesso alla sovranità.
2. Gli atti amministrativi approvati dagli enti locali, dalle regioni e dalle
amministrazioni dello Stato italiano sino alla data di accesso alla sovranità
rimangono validi.
3. Gli accordi e i contratti stipulati prima di oggi dallo Stato italiano, dalle
sue agenzie o dai suoi organismi, e vigenti in Padania alla data di accesso
alla sovranità, restano in vigore sostituendo, se necessario, il Governo
Provvisorio della Padania alla parte italiana. Quelli conclusi a partire dal
15 settembre 1996 rimarranno in vigore a condizione che siano ratificati dal
Governo entro un mese dalla data di accesso alla sovranità.
PUBBLICI UFFICI
1. L'attività giudiziaria ed ogni altro pubblico ufficio possono essere
svolti solo dai cittadini della Padania.
2. Entro 90 giorni dalla data odierna il Governo Provvisorio della Padania stabilisce
le disposizioni dei regimi transitori, determinando le condizioni oggettive
e soggettive necessarie per accedere al sistema amministrativo pubblico della
Padania.
NORME REGOLATRICI
1. Sino alla data di accesso alla sovranità i rapporti giuridici, economici
e sociali all'interno della Padania saranno retti dalle disposizioni dell'Unione
Europea e dello Stato italiano vigenti nel territorio della Padania alla data
odierna, in quanto compatibili con la presente Costituzione Transitoria.
2. Le disposizioni dello Stato italiano rimangono in vigore finché non
siano modificate, sostituite o abrogate dal Governo della Padania.
3. Il Governo Provvisorio della Padania potrà in ogni momento apportare
alla presente Costituzione transitoria ogni modifica, aggiunta od integrazione
che riterrà utile ed opportuna.
CARTA DEI DIRITTI DEI CITTADINI PADANI
A Ogni cittadino padano ha diritto alla libertà, all'educazione, al lavoro, alla salvaguardia della vita privata e ad una giusta informazione.
I cittadini padani non possono essere costretti a servire nessuno, neppure i propri connazionali. Poiché una ordinata milizia è necessaria alla sicurezza di ogni libero Stato, essi partecipano alla difesa nazionale attraverso la volontaria adesione alla Guardia Nazionale Padana.
La famiglia è la prima e vitale cellula della società. I cittadini padani hanno diritto a fondare una famiglia, a vivere secondo le loro secolari tradizioni e a darsi istituzioni e regole di vita che corrispondano alle vocazioni ed ai valori in cui credono ed alle necessità che riconoscono.
Essi hanno il diritto di autogovernarsi, di scegliere nel loro seno e di controllare le persone alle quali afidare il compito di gestire gli interessi comuni, in primo luogo gli insegnanti, i magistrati e le forze dell'ordine. Tutti i dipendenti pubblici, inoltre, verranno assunti con contratto a termine di diritto privato.
Hanno il diritto di rifiutare ogni onere economico e giuridico che venga loro addossato senza il loro esplicito consenso. Hanno altresì il diritto di determinare la quantità delle risorse finanziarie necessarie a gestire i pubblici servizi di cui abbisognano, la distribuzione dei relativi oneri e i modi ed i tempi di riscossione; hanno il diritto di controllare l'impiego e la gestione di tali risorse.
I cittadini padani considerano la loro comunità aperta verso tutti gli altri uomini e donne ma ritengono loro diritto predisporre regole che impediscano lo snaturamento del loro patrimonio etico-culturale.
I cittadini padani riconoscono il dovere di aiutare quanti, senza loro colpa, non riescono a raggiungere un livello di vita eguale al loro. Ma questi aiuti devono essere esclusivamente incentivi a produrre ed a creare altre risorse, e devono essere determinati e decisi dagli stessi cittadini padani, attraverso le loro Istituzioni.
I diritti e le libertà delle Stirpi che compongono la Nazione Padana saranno tutelati dalle Istituzioni, così che l'identità di queste Etnie, Comunità Naturali e Popoli possa conservarsi e svilupparsi senza incontrare ostacoli diversi dal reciproco rispetto e dalla necessità di favorire scelte e decisioni comuni. La Repubblica Federale Padana sarà aperta alla collaborazione con tutti gli altri soggetti della Comunità delle Genti, ed in particolare con i popoli confinanti.
Le Istituzioni della Repubblica Federale Padana saranno basate sulla inviolabilità dei diritti e delle libertà individuali. Queste prerogative del cittadino troveranno un limite soltanto nell'esercizio dei medesimi diritti da parte degli altri.
La
Repubblica Federale Padana riconosce ai comuni ed ai loro Governi liberamente
eletti l'incomprimibile diritto di disporre senza vincoli delle loro risorse,
di esercitare senza interferenze le competenze e di assumere senza limitazioni
le responsabilità necessarie a garantire il pieno soddisfacimento delle
esigenze della Comunità locale.